Il Progetto Rete De.Co. Italia

L’Associazione Italiana per la valorizzazione dei prodotti a denominazione comunale,  in sigla “Rete De.Co. Italia”, nasce per dare concretezza alle aspettative di tanti Sindaci e Amministratori locali che, nell’ultimo decennio, hanno aderito con entusiasmo al Progetto, proposto dall’Anci sulla base delle intuizioni di Luigi Veronelli, e in seguito si sono resi conto della sua operatività limitata, per vincoli normativi e per mancanza di un serio progetto unitario di marketing territoriale.
La RETE De.Co., pur non sminuendo il ruolo dell’Ente Comune, pone al centro dell’attenzione le aziende, anche piccolissime o micro,  alle quali viene offerta la possibilità di risolvere, gratuitamente attraverso i Partner del progetto, tutti i problemi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle certificazioni dei prodotti ed alla commercializzazione attraverso le piattaforme di commercio elettronico. 
PROMOTORI
I Promotori della RETE De.Co. sono :

  • ES.A.AR.CO - Confederazione Esercenti Agricoltura Artigianato e Commercio
  • C.E.P.A. – Confederazione Europea Professionisti ed Aziende 
  • E.N.B.L.I – Ente Nazionale Bilaterale Lavoro e Informazione
  • E.C.I.  – Istituto Europero di Certificazione
  • Camera di Commercio Italo.Maghrebina
MISSION
Il progetto prevede le seguenti azioni:
- Attività divulgativa, da realizzare attraverso  i media tradizionali e la rete Internet,  per la maggior tutela e conoscenza della qualità dei prodotti agroalimentari tradizionali, da valorizzare mediante l’attribuzione del marchio De.Co.,  e delle risorse ambientali, paesaggistiche, artistiche e storiche dei territori di produzione degli stessi;
- Coordinamento  e/o organizzazione di manifestazioni promozionali, tecnico e culturali sui prodotti De.Co., realizzare opere divulgative, carte turistiche ed ogni altro contenuto multimediale volto alla conoscenza dei territori interessati;
- Promozione di manifestazioni collettive per favorire lo scambio di esperienze e la reciproca conoscenza tra produttori e visitatori dei Paesi e delle  Città nel cui territorio sono ubicate aziende di prodotti tradizionali De.Co.;
- Promozione, nei territori, di azioni di formazione, consulenza, sensibilizzazione, comunicazione in materia di identità/tipicità, nonché azioni di comunicazione e informazione presso l’opinione pubblica mirate alla conoscenza dei territori, dei centri storici e delle tradizioni e dei saperi locali;
- Promozione e sviluppo di studi e analisi finalizzati a favorire la conoscenza sui temi del marketing territoriale (promozione, tutela e valorizzazione delle identità/tipicità locali) e a supportare le amministrazioni nelle scelte decisionali in materia di sviluppo locale, turismo culturale ed enogastronomia di qualità;
- Ricerca di intese con istituti, associazioni, enti scientifici, culturali ed educativi, fondazioni e centri di ricerca e formazione, operanti sulle stesse tematiche in Italia e all’estero;
- Creazione di un portale web nazionale, nonché di alcuni portali regionali o tematici, per divulgare in rete tutte le notizie sui prodotti De.Co.;
- Creazione di uno o più  siti web di e-commerce per permettere anche alle piccole o micro aziende di vendere in rete i propri prodotti;
- Stipula convenzioni con Enti, Istituti e Professionisti per fornire supporto alle aziende per le certificazioni di qualità ed il marketing territoriale e  on line.
- Adesione ad Enti ed organizzazioni di carattere internazionale, nazionale, regionale e provinciale in armonia con i propri scopi statutari;
- Promozione marchio Rete “De.Co. Italia” attraverso la rete internet ;
- Promozione degli spazi web  e dei negozi on line;
- Promozione degli spazi della Rete De.Co. sui social Network;
- Promozione della Rete e dei prodotti nelle principali Fiere in Italia ed anche all’Estero;
- Partecipazione ed organizzazione di eventi e sagre in tutta Italia.
- Creazione di siti e spazi web per le aziende aderenti;
- Promozione dei siti e dei negozi on line delle aziende aderenti.
PARTECIPANTI
·         C.E.P.A. – Confederazione Europea Professionale e Aziendale
·         E.C.I. – European Certification Institute
      E.N.B.L.I.  – Ente Nazionale Bilaterale Lavoro e Informazione
·         ES.A.AR.CO – Confederazione Esercenti Agricoltura Artigianato e Commercio
      Camera Commercio Italo-Maghrebina
·         Enti Pubblici (comuni, comunità Montane, Unioni di Comuni,  Gruppi di Azione Locale etc. )
·        Aziende interessate alla commercializzazione dei propri prodotti a Marchio De.Co.
RUOLI DEI PARTECIPANTI
·  I Comuni istituiscono il Marchio De.Co, relativo al proprio territorio, e ne gestiscono l’assegnazione alle aziende che producono secondo il metodo tradizionale, codificato in apposito disciplinare;
·   Gli Enti Pubblici promuovono le attività della Rete De.Co. nell’ambito dei propri territori di competenza;
·    Le aziende si impegnano a produrre nel rispetto dei disciplinari approvati dai comuni ed a mettere in vendita il prodotto anche attraverso le piattaforme on line e i siti della Rete De.Co. Italia;
·    L’E.N.B.L.I. si impegna a curare gratuitamente  la formazione del personale delle aziende e dei titolari;
·       L’E.C.I. si impegna gratuitamente a contribuire al miglioramento della qualità delle aziende e dei loro prodotti attraverso il rilascio delle certificazioni di qualità dei prodotti e dei processi produttivi;
·      La CEPA si impegna a promuovere la vendita dei prodotti attraverso piattaforme e negozi on line. Per la vendita dei prodotti sarà trattenuta una percentuale in modo da coprire tutte le spese di gestione dei siti di e-commerce;

I prodotti a denominazione comunale De.Co.

Il noto giornalista Gino Veronelli, cultore dell’enogastronomia italiana, fu il primo a sostenere che i prodotti tipici sono l’essenza e l’emblema del territorio comunale dal quale provengono; li definì “prodotti a denominazione comunale” da valorizzare opportunamente in quanto, questi prodotti, non avendo le caratteristiche richieste dalla normativa comunitaria, non avrebbero potuto fregiarsi dei marchi di tipicità e di qualità europei  DOP, IGP, STG.
L’intuizione di Veronelli venne accolta dall’ANCI che propose il “Marchio D.E.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) ed il format per le delibere di consiglio comunale per l’approvazione e l’istituzione delle De.c.o. nei singoli comuni. L’idea della Denominazione Comunale di Origine si diffuse rapidamente, ma venne bloccata sul nascere dal Ministero dell’Agricoltura per presunta incompatibilità con le norme comunitarie sulla denominazione di origine. Veronelli ed i suoi seguaci cercarono di giungere ad una soluzione compromissoria col Ministero, che nel 2005 si manifestò con la volontà di attribuire a questi prodotti, tipici ma privi di tutela e riconoscimento normativo, la Denominazione Comunale (privata della parola “origine”) che doveva fungere da strumento di valorizzazione e marketing territoriale, con l’obiettivo di censire le produzioni caratteristiche di un territorio. Dal 2005 il progetto veronelliano non ricevette alcun riscontro normativo, e l’idea che aveva mosso l’ANCI si concretizzò in numerose iniziative autonome e differenziate in tutta la penisola con l’attribuzione di De.c.o., De.Co. o Deco.
L’ANCI abbandonò il progetto De.c.o. e lo trasformò in “Res tipica”, attivando le cosiddette associazioni comunali “di identità” quali, solo per fare alcuni esempi, le Città del vino, Città dell’olio, Città del pane, Città dei sapori, Città della Castagna, alcune delle quali operano efficientemente sul territorio. E’ancora ignoto quale fu il vero motivo che determinò l’abbandono del progetto De.c.o. dall’ANCI e dal Ministero dell’Agricoltura, molto probabilmente fu determinato dal fatto che vennero tralasciati alcuni aspetti tecnici e procedurali che ne avrebbero permesso il decollo, mentre predominarono gli aspetti giornalistici e pubblicitari dell’iniziativa; inoltre le delibere comunali di adozione della De.c.o. erano molto generiche e prevedevano meccanismi lineari ma poco efficaci e concreti. Ma la problematica principale stava nel fatto che, con molta superficialità, si parlava in ambito De.c.o. di “prodotti tipici”, di “prodotti di qualità”, di “qualità legata all’origine”, di “certificazione”; ciò determinava quell’incompatibilità normativa, giustamente contestata dal Ministero competente, anche se fondata su un’interpretazione autentica restrittiva della norma (visto che la De.c.o. non era un “marchio di qualità”) basata su una rigida interpretazione ed applicazione dei regolamenti comunitari di riferimento sulla tipicità e la denominazione di origine (Reg. Ce 2080/91 e Reg. Ce 2081/92, oggi Reg. UE 510/2006). Contemporaneamente però sul sito del Mipaaf i Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT), censiti nell’ Albo specifico (D. lgs n.173/98 e DM n. 350/1999), venivano ingiustamente definiti “tipici”, ed il Ministero competente, in modo incontestabile, spesso ha cofinanziato in convenzione la
valorizzazione dei prodotti “Presidio Slow Food”, i quali nella loro denominazione prevedono i nomi geografici di provenienza.
Questa apparente incongruenza sulle De.c.o. avrebbe potuto essere superata applicando correttamente le norme a favore della valorizzazione delle produzioni agricole, agroalimentari, tradizionali da parte dei comuni, non rendendo vani gli sforzi e gli obiettivi dell’ANCI e delle numerose personalità, amministrazioni comunali ed associazioni che diffusero e difesero l’idea della “denominazione comunale” ed il “Progetto De.c.o.”.
Il progetto De.c.o. è ancora attuabile ed è compatibile con la normativa vigente, ed alcune iniziative concrete, attuate in tutta la penisola italiana, ne sono la testimonianza e sono da considerare esempi positivi dal punto di vista legislativo e tecnico- amministrativo, in grado di realizzare gli obiettivi del progetto De.c.o. (fuoriuscita dall’anonimato dei prodotti del territorio, valorizzazione reale lungo la filiera, maggiore valore aggiunto dovuto proprio al marchio ed al piano di comunicazione correlato, stimolo nei confronti dell’associazionismo e della cooperazione, attuazione concreta del marketing territoriale ed identificazione del prodotto con il territorio comunale e la sua storia, promozione del territorio e delle sue risorse, realizzazione di economia, occupazione ed indotto locale, salvaguardia della biodiversità). Quindi si può liberamente parlare di De.c.o., basta prestare attenzione alle definizioni di essa ed affrontare l’argomento in maniera tecnica e procedurale coerente rispetto alla normativa vigente. Con le opportune cautele ciò poteva essere fatto originariamente, ma il contesto odierno nazionale e comunitario è cambiato e si presta meglio  a determinati ragionamenti per la creazione di un percorso di sviluppo integrato comunale che preveda la De.c.o. ed il marketing territoriale come fattori per lo sviluppo del territorio.
Oggi in Italia si parla di De.Co. perdendo “l’origine” nella qualificazione del prodotto, ma ciò che identifica, caratterizza, differenzia e rende unico il prodotto è la sua provenienza, che lo lega ad un determinato territorio comunale di cui ne è emblema, essendone dunque “prodotto identitario ed esclusivo”.
Riprendendo l’idea originaria dell’ANCI, nel rispetto della normativa vigente, bisogna chiarire che i prodotti De.c.o. non possono essere definiti prodotti di qualità o prodotti tipici; la loro origine non è tale da determinarne una qualità maggiore e le loro caratteristiche qualitative e la loro “reputazione” non dipendono dall’origine; il loro marchio non ne dimostra una qualità maggiore ma semplicemente la provenienza; il marchio è privato (“private label” comunale) e ad uso collettivo previa concessione; il comune non certifica alcun tipo di qualità ma attesta, previo controllo e verifica, l’origine del prodotto e le sue caratteristiche rispetto al Disciplinare (un ente terzo di certificazione potrebbe però validare il Disciplinare stesso); l’istituzione della De.c.o. da parte di un Comune, oltre che percorso di sviluppo e di marketing territoriale è strumento di valorizzazione e di censimento delle produzioni agroalimentari ed artigianali locali; la De.c.o. è attribuibile a produzioni agricole, agroalimentari ed artigianali ma è da evitare accuratamente l’attribuzione di marchio De.c.o. a vini, oli, ed altri prodotti che già sono a marchio DOP, IGP, STG, IGT, DOC.
Non esiste una norma che definisca la De.c.o. , ma numerose leggi la supportano e consentono di dimostrarne la legittimità di essa. La normativa a supporto della De.c.o. è la seguente:
“- La L. 8 giugno 1990 n. 142 (e successiva legge del 3 agosto 199 n. 265) che consente ai comuni la facoltà di disciplinare nell'ambito dei principi sul decentramento amministrativo, la materia della valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali che risultano presenti nelle realtà territoriali;
- Sulla scorta delle sentenze della Corte di Giustizia europea del 1991, del 1992 e del 1998 (rispettivamente denominate "Torrone di Alicante", "Exportur" e "Birra Warsteiner"), anche un prodotto Deco può essere inteso quale prodotto a marchio ad "indicazione di origine geografica semplice" da tutelare (senza implicazioni di rapporti tra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica) e quale prodotto da censire opportunamente e salvaguardare dall'eventuale estinzione in quanto ad alta valenza di biodiversità.
- Il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (artt. 3 e 13) e la LEGGE COSTITUZIONALE n. 3 del 18 ottobre 2001, che consentono ai Comuni di tutelare e garantire i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agroalimentari, in quanto rappresentative di un rilevante patrimonio culturale;
- Il D. Lgs. 228/01 (Legge di orientamento in agricoltura) in merito alla tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, per cui il Comune è tenuto a tutelare e a garantire il sostegno al patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agroalimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione;
- La recente Comunicazione della Commissione UE denominata "Pacchetto qualità" (GUCE 2010/C 341 del 16 dicembre 2010) inerente alle nuove disposizioni relativamente ai sistemi di certificazione ed alle indicazioni facoltative e di etichettatura che conferiscono valore aggiunto alle proprietà dei prodotti agricoli ed alla loro commercializzazione;
- Gli obiettivi della recente Legge 18 gennaio 2011 su "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari" (ex ddl 2260/2010) che prevede, tra l'altro, per i prodotti non trasformati l'indicazione del luogo d'origine ovvero il Paese di produzione e per i prodotti trasformati l'obbligo di indicare il luogo dove è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione o allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata.
- Varie leggi regionali volte alla valorizzazione delle produzioni locali e caratteristiche (a volte intese quali “tipiche”, oppure “di nicchia” o “di eccellenza”), alla valorizzazione della filiera corta e a chilometro zero, all’incremento del consumo di prodotti regionali da parte di strutture collettive di ristorazione pubbliche e private, alla tutela del territorio rurale agricolo vocato, alla tutela e valorizzazione del territorio di origine dei prodotti dal punto di vista anche ambientale. Quest’ultimo è il caso dei prodotti a marchio DOAG (Denominazione di Origine Ambientale Garantita) recentemente introdotto dalla Regione Campania.”
Assodato che la De.c.o. è giuridicamente possibile, l’approccio ad essa da parte di un’amministrazione comunale non può prescindere dal supporto di tecnici ed esperti in grado di formulare Regolamenti (di istituzione della/e De.c.o., di uso del marchio, di istituzione del registro comunale, ecc.) normativamente incontestabili, e Disciplinari di produzione degni di questo nome. Difficilmente un Comune, solo con le proprie risorse interne, potrebbe ottemperare alla redazione dei regolamenti ed alla pianificazione e realizzazione di un necessario piano di marketing e comunicazione riguardante il binomio “prodotto De.c.o.-Territorio”, senza il quale il prodotto De.c.o. rimarrebbe solo l’oggetto di una delibera di consiglio comunale, destinata ad essere disattesa e dimenticata, così com’è stato in passato. L’aspetto più importante sta nel riuscire a far emergere i prodotti che diventano De.c.o. creando le condizioni affinché vengano commercializzati e promossi in quanto tali: prodotti reali e che si possono acquistare, con  grande beneficio dell’economia rurale e territoriale .Tutto ciò collima con la suscettibilità di coloro i quali pensano ancora oggi che la “deco” debba essere solo una “filosofia” o un aspetto “culturale” non speculativo, privi di concretezza e risultati economicamente apprezzabili. Ogni prodotto ed ogni territorio esprimono un’identità culturale e gastronomica ed insieme costituiscono il grande patrimonio della cultura culinaria ed enogastronomica italiana. Forse le De.c.o. sono espressione di questa unione delle molteplici tradizioni comunali. Occorre però iniziare ad intendere in maniera univoca la De.c.o., offrendo un ulteriore strumento di crescita, d’immagine ed economica, ai Comuni. Valorizzando i prodotti non solo da un punto di vista culturale, ma soprattutto creando le condizioni per la loro commercializzazione, in grado di portare ricchezza ai comuni d’origine del prodotto, ma soprattutto alle aziende produttrici di esso.

Regolamento Comunale tipo

INDICE
 Art.  1 - Finalità e ambito di applicazione
Art.  2 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni
Art. 3 – Istituzione del Registro De.C.O.
Art.  4 - Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro
Art.  5 - La struttura organizzativa
Art.  6 - Le iniziative comunali
Art.  7 - Le tutele e le garanzie
Art.  8 - Le attività di coordinamento
Art.  9 - Promozione di domande di registrazione ufficiale
Art.  10 - Istituzione di una speciale Sezione della Biblio-mediateca comunale
Art. 11 - Riferimento alle normative statali e regionali
Art. 12 - Istituzione di un Osservatorio comunale
Art. 13 - Norme finali
Art. 1 Finalità e ambito di applicazione
1. Il  Comune  individua, ai sensi dell’art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 ed ai sensi dell’art……… dello Statuto,  tra i propri  fini  istituzionali anche,  in particolare,   l'assunzione  di  adeguate  iniziative  dirette  a  sostenere  ogni  forma  d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed   esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro   confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono   motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di  valorizzazione.
2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge,   comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente   comma e la loro attuazione.
3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:
a)     dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e     caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e     confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di     evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste  dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l’istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentare e  di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
b)    dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, che a  motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di  riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 4 del presente regolamento per gli   adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
c)     d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di      ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo sia meritevole di attenzione;
d)    di promuovere o sostenere iniziative esterne favorendo anche attraverso interventi finanziari, diretti   nei  limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, singoli e privati a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari e  che non abbiano alcun fine di lucro.
e)     di rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l’origine del prodotto oltre alla sua composizione.
 Art. 2 Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni
1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 4, un apposito albo in cui vengono iscritte  le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e  dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare   attenzione e rilevanza pubblica.
2. E’ previsto che l’iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno ….. anni consecutivi.
 Art.3 Istituzione del Registro De.C.O.
1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentare  segnalati e denominati.
 Art.4 Le segnalazioni ai fini della iscrizione  nel Registro 
1. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati e denominati possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle.
2. Le istanze per l’attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da una adeguata documentazione  in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo. 
3. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia una   Commissione nominata dal Sindaco. Nella commissione sono di norma rappresentati gli  esperti del settore agro-alimentare e gli operatori in forma singola o associata. La commissione approverà i disciplinari di produzione i quali saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.
4. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo   possono fregiarsi della scritta De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati e denominati  completata dal numero di iscrizione.
Funge da Segretario il responsabile del procedimento. 
Art.5  La struttura organizzativa
1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione   degli adempimenti previsti dal presente regolamento è definita nell’ambito dell’organizzazione dei servizi vigenti.
2. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.
 Art. 6 Le iniziative comunali
 1. Il  Comune assicura mediante gli  strumenti  di  cui ha la disponibilità la   massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di   comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla   materia trattata dal regolamento.
3. Il  Comune,  altresì,  ricerca,  ai  fini  De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine)  forme  di  collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla   cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull’ordinamento degli enti locali.
Art. 7 Le tutele e le garanzie
1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e   gli  interessi pubblici  derivanti  dalla  presenza  di  espressioni  popolari   riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un   rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi   che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del  T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al Dlgs 18 agosto 2000 n. 267 .
 Art. 8 Le attività di coordinamento
 1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento,   attua mediante i propri organi di governo - Giunta comunale e Sindaco -   forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che   hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle   corrispondenti espressioni locali.
Art. 9 Promozione di domande di registrazione ufficiale
 1. Il  Comune,  per  propria  iniziativa  e  su  proposta  di  organizzazioni  di   produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli,   sussistendo  le  condizioni  previste  dalla  legge, promuove  la   presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa   comunitaria, al Ministero delle politiche agricole ed alla Regione della   domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione   di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione   degli stessi.
2. Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo per conto   ed a nome dei soggetti interessati alle procedure amministrative ed alle  documentazioni occorrenti ed a seguire il procedimento durante le fasi  previste dalla legge.
3. Ai fini delle procedure per il  riconoscimento DOP; DOC; IGP; il Comune interverrà per agevolare l’iter in favore delle aziende che producono i prodotti  con il ricoscimento De.C.O.(Denominazione Comunale di Origine) da più di … anni. 
Art. 10 Istituzione di una speciale Sezione della Biblio-mediateca comunale
1. Nell'ambito   della   Biblio-mediateca   comunale   viene   istituito   uno   spazio   documentale, aperto alla ordinaria prevista consultazione pubblica, dove  vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione   giornalistica, afferenti alla cultura agro-alimentare locale.
Art. 11 Riferimento alle normative statali e regionali
1. Le normative di cui al presente regolamento s'ispirano ai principi di cui alle   normative statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono   un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.
Art. 12 Istituzione di un Osservatorio comunale
1. È istituito presso la Conferenza dei Capi-gruppo del Consiglio comunale un   Osservatorio sullo stato di attuazione del presente regolamento.
2. A  questo  Osservatorio  perviene,  con  scadenza  semestrale,  a  partire   dall'entrata in vigore del regolamento, come previsto dall'art  14, una   dettagliata relazione sulle iniziative di attuazione, secondo le previsioni   regolamentari, da parte del Responsabile di cui all'art. 5.
 Art. 13 Norme finali
1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione   consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme   di cui al presente regolamento.

3. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni   normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se   non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre  nell'ambito dell'art. 1, ancorché non espressamente previste.

I Partner Tecnici

La novità del progetto Rete De.co, e la sua forza propulsiva, è nella presenza di alcuni partner tecnici in grado di accompagnare anche piccolissime imprese nell’affacciarsi in un mercato globale, quale è quello sul Web.
Il primo partner è l’ISTICERT S.rl, organismo italiano di certificazione, che delinea la propria mission nella volontà di contribuire al miglioramento della qualità delle imprese, dei loro prodotti o dei servizi da esse erogati attraverso il rilascio di certificazioni di qualità.
Il secondo e terzo partner sono due Organizzazioni leader di commercio elettronico che attraverso le proprie piattaforme web riescono a veicolare i prodotti nei nuovi mercati emergenti asiatici e in tutto il mondo.

Le Aziende Agrituristiche

Sulla base di un preciso disciplinare saranno selezionate una serie di aziende agroturistiche dedite al confezionamento di prodotti tradizionali certificati dal punto di vista della sicurezza alimentare e della rispondenza al metodo tramandato attraverso i secoli. 
Da questa pagina sarà possibile consultare l'elenco redatto in ordine alfabetico e quelli per singola regione.

Le Aziende Produttrici

Da questa pagina è possibile consultare gli elenchi delle Aziende che hanno ricevuto, da parte del proprio comune, l’autorizzazione ad utilizzare il Marchio De.Co per uno o più prodotti tradionali della eccellenza italiana.
Oltre all’elenco generale  in ordine alfabetico, sono pubblicati elenchi parziali  suddivisi per regione di appartenenza e per categorie di prodotti.  

Comuni ed Enti Aderenti